Autorizzazione per impianto fotovoltaico

Con la sentenza 26636/2013 la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che l’autorizzazione paesaggistica prevista dal D.lgs. 42/2004 è necessaria per le opere dedicate alla produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili ed il frazionamento di un impianto più grande in più piccoli impianti con potenza non superiore a 1 Mw, non giustifica il ricorso alla procedura semplificata prevista dal D. lgs. 28/2011 (cosiddetto decreto Romani).La pronuncia che si pone nel solco già formato dalla stessa sezione della Suprema Corte ribadisce che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere sottoposti a preventivo assenso paesaggistico anche se qualificati come opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti in applicazione dell’art. 12 D. lgs. 387/2003. Inoltre che l’autorizzazione unica alla realizzazione delle citate opere è rilasciata sul presupposto del rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e quindi, secondo la Corte, l’autorità competente in tali casi valuta anche gli aspetti dell’opera connessi alla conformità non solo edilizia ma anche paesaggistica. Altro principio evidenziato e che la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti nonchè le loro modifiche sostanziali, sono soggetti all’autorizzazione unica prevista nello stesso articolo 12 del D. lgs. 387/2003 e non all’autorizzazione di cui all’art. 6 del decreto Romani (cd P.A.S.) perchè per accedere a tale sistema (semplificato) gli impianti devono avere una potenza nominale inferiore a 1 Mw. Nel caso di specie l’impianto era stato frazionato  in tre più piccoli con potenza inferiore a 1 Mw, ma la Corte ha ritenuto essere una iniziativa imprenditoriale unitaria facente capo al medesimo imprenditore con necessità di ottenere la più complessa autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.lgs. 387/2003.

L’autorizzazione per l’impianto fotovoltaico