Il D.Lgs. 28/2010 ha operato un’importante riforma del processo civile, introducendo il nuovo istituto giuridico della mediazione, finalizzato a deflazionare il carico esorbitante della macchina della giustizia civile italiana.
Occorre ricordare che la mediazione può essere volontaria in tema di diritti disponibili, oppure delegata dal Giudice: la Corte Costituzionale, infatti, con una recentissima pronuncia ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa del D.lgs. 28/2010, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione in determinate materie.
In attesa dei futuri sviluppi della vicenda occorre ribadire che la mediazione è sicuramente uno strumento tanto più efficace quanto è basato sulla reale e libera volontà delle parti di trovare una soluzione alla potenziale controversia.
Dunque, in accordo con questa importante riforma della giustizia, appare necessario promuovere e diffondere una vera e propria cultura della mediazione per la risoluzione delle controversie che scelta liberamente e consapevolmente si ponga come valida soluzione alternativa agli ordinari strumenti della giustizia civile e che permetta di offrire ai cittadini maggiori garanzie di una rapida ed efficace tutela dei propri diritti.
Può essere utile, allora, illustrare nel dettaglio la nuova procedura e l’obiettivo finale del procedimento, sottolineando che la Conciliazione è, senza dubbio, il modo più efficiente, rapido ed economico per risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili.
Si tratta, infatti, di una procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie nella quale una terza persona imparziale, il Mediatore, aiuta le parti a ricercare un accordo, facilitando il dialogo e guidando la loro negoziazione. Nessuna decisione viene imposta ed è vincolante per i destinatari del procedimento di mediazione.
Il procedimento può iniziare e svolgersi su istanza diretta dell’interessato, oppure su istanza congiunta delle parti, rivolta direttamente ad appositi organismi abilitati allo scopo, iscritti in un registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, che operano attraverso Camere di Conciliazione sparse sul territorio nazionale.
Se la Conciliazione va a buon fine, il mediatore redige processo verbale e le parti con il mediatore stesso sottoscrivono un accordo che ha il valore di un contratto. Se l’accordo non è raggiunto le parti possono abbandonare in qualsiasi momento il procedimento e rivolgersi al Giudice Ordinario, oppure il mediatore può formulare una proposta di Conciliazione, la quale è comunicata alle parti per iscritto e può essere formulata in qualunque momento del procedimento, se le parti gliene fanno concorde richiesta. L’obiettivo, infatti, è quello di gestire la mediazione civile e commerciale offrendo un servizio di qualità, finalizzato a favorire l’individuazione di un accordo in tempi brevi, che sia soddisfacente ed economicamente vantaggioso per tutte le parti coinvolte nella vicenda.
Per questi motivi è opportuno ribadire che la Conciliazione è:
– economica, in quanto i costi per la realizzazione della procedura sono notevolmente contenuti rispetto alle ordinarie procedure giudiziali ed i costi dell’intero procedimento sono certi e prevedibili fin dall’inizio;
– rapida, mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per diversi anni, nella maggior parte dei casi è sufficiente un solo incontro di conciliazione per risolvere il problema. La procedura di mediazione è avviata nei tempi concordati tra le parti e l’organismo; il primo incontro tra le parti viene fissato non oltre 15 giorni dal deposito della domanda ed in ogni caso la mediazione ha una durata non superiore ai 4 mesi;
– utile, soprattutto in caso di problemi condominiali, disagi subiti in vacanza o insoddisfazione per un acquisto ed è particolarmente efficace nelle controversie commerciali in cui è importante per le parti mantenere buone le relazioni economiche;
– riservata, garantisce l’assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emerse. Sia le parti sia il terzo neutrale sono tenuti a non rilevare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura. Allo stesso modo, il mediatore non potrà svelare ad una parte le informazioni ottenute dall’altra parte durante gli eventuali incontri separati. Inoltre le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non saranno utilizzabili in sede processuale (salvo esplicito consenso delle parti) nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell’insuccesso della mediazione.
Il mediatore non può deporre sulle dichiarazioni delle parti, conosciute nel procedimento di mediazione, usufruendo delle garanzie di libertà del difensore, ex art. 103 c.p.p., nonché della disciplina sul segreto professionale, ex art. 200 c.p.p.
– fiscalmente vantaggiosa, in quanto tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura ai sensi del comma 2, dell’art. 17 del D.Lgs. 28/2010.
Il verbale di accordo è, altresì, esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Si consideri, infine, che il verbale di Conciliazione, pur essendo un accordo, una soluzione extragiudiziale e condivisa, una volta accettato produce gli stessi effetti di una sentenza in quanto ha efficacia esecutiva tra le parti.
In conclusione la Conciliazione è una procedura, senza formalità, di autocomposizione dei contrapposti interessi delle parti, non è legata al principio della domanda come il giudizio civile, che necessariamente vincola il Giudice a ricercare gli elementi oggettivi della vicenda per inquadrare il caso in una categoria giuridica esistente e determinata, senza poter valutare gli aspetti soggettivi ossia i reali interessi delle parti e le conseguenze per i futuri rapporti tra le stesse.
Al contrario, nel procedimento di mediazione, le parti con l’aiuto del mediatore possono concentrarsi sui loro bisogni reali, per dare vita ad accordi che soddisfino al meglio i propri interessi economici, risolvendo eventuali situazioni di criticità e favorendo, in tal modo, la prosecuzione di civili rapporti interpersonali, di proficue relazioni commerciali o di vantaggiosi rapporti contrattuali.
Fiano Romano lì 16 Novembre 2012
Dr. Aristide Palmucci