Separazione consensuale e giudiziale

Quando la convivenza diviene intollerabile, i coniugi possono decidere le modalità di una separazione consensuale con la quale decideranno chi continuerà a vivere nell’abitazione coniugale, se uno dei due avrà diritto ad avere un assegno per il mantenimento e di quale entità debba essere. Inoltre, in presenza di figli minori, decideranno a quale dei genitori saranno affidati o, in caso di affido condiviso, presso l’abitazione di quale genitore (spesso indicato come genitore collocatario) i figli stabiliranno la residenza principale ed in quale misura e con quali modalità i genitori provvederanno al mantenimento degli stessi. Infine decideranno tempi e modalità di frequentazione tra il genitore non collocatario e i figli.
I coniugi raggiunto l’accordo indicheranno le condizioni pattuite nel ricorso che dovrà essere depositato in Tribunale. Il limite di tale accordo è quello per cui le condizioni pattuite e riversate nel ricorso introduttivo del procedimento non devono essere in contrasto con gli interessi dei figli.
Predisposto il ricorso contenente gli accordi sopra indicati, questo viene depositato in Tribunale nella cui circoscrizione i coniugi hanno la residenza, quindi viene fissata l’udienza presidenziale (cosiddetta perché si svolge innanzi il Presidente del Tribunale) per la comparizione dei coniugi. All’udienza, il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione che generalmente ha esito negativo, valutate le condizioni della separazione, fa sottoscrivere ai coniugi il verbale nel quale sono integralmente riportate dette condizioni.
Infine il verbale così come sottoscritto viene omologato dal Tribunale sempre se l’accordo relativo all’affidamento ed al mantenimento dei figli non pregiudica gli interessi degli stessi,.
A differenza del ricorso per separazione consensuale che può essere depositato da un solo avvocato per entrambi i coniugi, la domanda di separazione giudiziale deve essere depositata avanti il Tribunale dell’ultima residenza comune dei coniugi, da uno solo di essi, con il patrocinio di un avvocato e deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda di separazione si fonda nonché le condizioni che si chiede al Tribunale di recepire nella sentenza che definirà il giudizio.
Depositato il ricorso, il Presidente con decreto: a) fissa la data di comparizione dei coniugi davanti a sé; b) stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto devono essere notificati alla controparte; c) indica il termine entro il quale l’altro coniuge può depositare una memoria difensiva corredata da eventuali documenti. All’udienza il Presidente dopo aver sentito i coniugi prima separatamente e dopo congiuntamente con la presenza dei rispettivi difensori, esperisce il tentativo di conciliazione. Successivamente sulla base di quanto è scritto nel ricorso e nella memoria difensiva, il Presidente emette i provvedimenti, cosiddetti  urgenti e provvisori, che ritiene opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole e nomina un Giudice istruttore innanzi al quale proseguirà il giudizio per la fase istruttoria e fino alla sentenza. In buona sostanza il Presidente con tali provvedimenti autorizza i coniugi a vivere separati; dispone l’affidamento dei figli minori e individua il genitore presso il quale i figli manterranno la residenza; assegna la casa coniugale al genitore affidatario; dispone il contributo al mantenimento dei figli da parte dei genitori ed eventualmente il contributo al mantenimento di uno dei coniugi a carico dell’altro.
I provvedimenti del Presidente non sono definitivi e possono essere reclamati entro 10 giorni mediante ricorso da presentarsi alla Corte d’Appello, ma nella maggior parte dei casi rimangono invariati per l’intera durata del processo (che può durare anni) e spesso vengono confermati anche nella sentenza che definisce il giudizio di primo grado.

La separazione consensuale e giudiziale